ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dal d. lgs. n.360/1998, poi modificato dall'art.12, legge n.133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999 e dall'art.28, legge n.342/2000,
nell'ambito del processo di decentramento fiscale.
Applicata dal 1999, l’addizionale è articolata in due aliquote distinte:
• una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, da fissare ogni anno con decreto del Ministro delle Finanze;
• un'altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità dei comuni, che possono istituirla con propria delibera di consiglio.
La misura di applicazione dell'addizionale IRPEF opzionale non può eccedere il tetto massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 puntipercentuali ed è stata ribadita dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, che all'articolo 28 ha stabilito che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L'addizionale comunale è riscossa materialmente dallo Stato; le somme incassate vengono poi ripartite fra gli enti locali.
Dal 2002 le delibere che fissano le relative aliquote hanno validità dal momento della loro pubblicazione sul portale dell’Amministrazione finanziaria, e non sono più pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (art. 11, comma 3, legge n. 383/01).
Per istituire l’addizionale IRPEF, i Comuni devono seguire le modalità indicate nel decreto interministeriale 31 maggio 2002.
Il Comune di Moretta applica un'aliquota dello 0,4%.