Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: - del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore ) - della sanzione ridotta degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione. In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto può ravvedersi: a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento : - dell'imposta dovuta - di 1/8 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta - di 1/5 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al: 3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione; 6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

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Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi. Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili. La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU: 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135 per tutti gli altri terreni. La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille ); Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille ); Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ). Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo (17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

Argomenti:

La comunicazione dei dati al fine della decurtazione punti dalla patente deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Relativamente alle violazioni accertate dalla Polizia Locale, può essere presentata tramite il modello allegato al verbale ricevuto, debitamente compilato e sottoscritto dal conducente, a cui deve essere allegata una copia fronte e retro della patente di guida. Qualora il conducente non coincidesse con il proprietario, il modulo deve essere sottoscritto, oltre che dal conducente, anche dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante della società intestataria del veicolo. COSA OCCORRE: La comunicazione può essere effettuata nei seguenti modi: presso lo sportello della Polizia Locale di Moretta Piazza Umberto I n. 1 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore13.00 tramite raccomandata indirizzata a Polizia Locale di Moretta Piazza Umberto I n. 1 presso un qualsiasi ufficio di polizia tramite posta elettronica all'indirizzo: email pm@comune.moretta.cn.it pec poliziamunicipale.moretta@businesspec.it TEMPI: La comunicazione dei dati deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. In caso di omessa comunicazione nei termini previsti, l'ente accertatore provvede ad emettere ulteriore verbale ai sensi dell'art . 126 bis 2° comma del Codice della Strada, per una sanzione amministrativa di € 284,00 (- 30% per pagamento nei 5 giorni dalla notifica) + € 7,20 per spese di notifica . NON TUTTI SANNO CHE: I "neopatentati" subiscono una decurtazione doppia. Sono considerati neopatentati coloro che hanno conseguito per la prima volta una patente di guida di cat. B o superiore nei tre anni dal rilascio.

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Lo smarrimento o il furto di un cane deve essere segnalato agli uffici del Comune di residenza entro 3 giorni dall’evento, mediante compilazione del modulo reperibile nell'area modulistica del sito, e trasmesso per conoscenza al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. La segnalazione di furto dovrà essere corredata dalla denuncia effettuata presso la stazione dei Carabinieri. Questa comunicazione, registrata sul sistema anagrafico, faciliterà la ricerca e l'eventuale restituzione del cane. Ricerca di cani smarriti La ricerca dei cani smarriti in Regione Piemonte è attiva on-line sul sito web dell'Anagrafe canina regionale, all'indirizzo: http://www.arvetpiemonte.it/pubblico/smarriti.

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• Presso l’ufficio di Polizia Locale , negli orari di apertura, è possibile presentare la domanda per l'utilizzo da parte di associazioni e privati dei locali del Santuario, delle palestre e dei campi sportivi • Presso la Biblioteca, negli orari di apertura, è possibile presentare la domanda per l'utilizzo da parte di associazioni e privati dei seguenti locali: Salone Polivalente e Saletta 1° Piano di Cascina San Giovanni, Salone 1° Piano e Piano Terra della biblioteca. Il modulo per la richiesta di tutti i locali sopra descritti con i rispettivi costi è scaricabile dal sito nella sezione modulistica Polizia Locale.

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Chi rinviene degli oggetti abbandonati quali portafogli, biciclette, ombrelli, documenti ecc., è tenuto a consegnarli al proprietario se lo conosce, se questo è sconosciuto deve consegnare quanto ritrovato all'Amministrazione Comunale, che rende noto al pubblico l’elenco degli oggetti rinvenuti. Le cose ritrovate vengono restituite, previ accertamenti e riscontri del caso, a colui che entro un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco dichiari di esserne il proprietario o il possessore. Della restituzione viene redatto processo verbale di cui viene inviata copia all’Ufficio di Polizia presso il quale era stata eventualmente denunciata la perdita o il furto dell’oggetto. Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata appartiene a chi l’ha ritrovata.

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Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Argomenti:

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Argomenti:

Il pagamento di un verbale può essere effettuato osservando le seguenti indicazioni: presso l’Ufficio di Polizia Municipale di Moretta sito in Piazza Umberto I, 1 in orario d’ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, oppure utilizzando il bollettino postale allegato al verbale, prestando particolare attenzione al termine entro il quale viene effettuato il pagamento e specificatamente: - il bollettino contrassegnato con la lettera A, riportante l’importo ridotto del 30%, nel caso in cui il pagamento venga effettuato nel termine di 5 giorni dalla data di contestazione e/o di notifica del verbale. - Il bollettino contrassegnato con la lettera B, riportante l’importo completo, nel caso in cui il verbale venga pagato dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione e/o notifica del verbale. I pagamenti errati, incompleti o comunque non conformi a quanto sopra indicato costituiranno titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale con aggiunta delle spese di procedimento e maggiorazioni di legge. Nel caso di smarrimento dei bollettini premarcati allegati al presente verbale, è possibile effettuare il pagamento utilizzando i bollettini disponibili presso qualsiasi ufficio postale, sul C/C n° 15857121 intestato a Comune di Moretta – Servizio Tesoreria, ed indicando nella causale di versamento il n° e la data del verbale nonché il n° di targa del veicolo, ponendo la massima attenzione ad effettuare il pagamento corretto a seconda del termine entro il quale il medesimo viene effettuato. Per ogni informazione l’ufficio verbalizzante è a disposizione per info: Tel. 0172911035 – 0172911095 Fax 017294907 Email pm@comune.moretta.cn.it PEC poliziamunicipale.moretta@businesspec.it

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Per essere ammessi ad un asilo del Comune è necessario presentare domanda di iscrizione: · in maggio, per l'inserimento settembre successivo · in novembre, per l'inserimento nel febbraio successivo.

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La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

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L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

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Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

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La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

Argomenti:

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità. Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione. L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

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La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

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Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituita con Decreto Legislativo n. 507/15.11.1993. La tassa è dovuta da coloro che hanno avuto la concessione o l'autorizzazione ad occupare per un determinato tempo spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio comprese le utilizzazioni del soprasuolo o sottosuolo. La tassa è determinata in base alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati, arrotondati all'unità superiore. La tassa è permanente se l'atto di concessione è pari o superiore ad 1 anno, con tariffa annua; se invece è inferiore la tassa è temporanea con tariffa giornaliera. TOSAP PERMANENTE: la dichiarazione deve essere presentata, unitamente alla ricevuta del pagamento, una sola volta entro 30 giorni dall'atto di concessione. Per gli anni successivi il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio. (Responsabile ufficio Anagrafe) TOSAP TEMPORANEA: l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa. (Responsabile Uffiocio Polizia Locale) La gestione della TOSAP è diretta i versamenti dell'importo della tassa dovranno essere effettuati utilizzando - il c/c postale n. 15857121, intestato a "COMUNE DI MORETTA- SERVIZIO TESORERIA"

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